CANNE FUMARIE
I NOSTRI NUMERI
Il settore dei sistemi fumari è un ambito complesso e articolato, in cui si incontrano esigenze di massima sicurezza, vincoli normativi e condizioni specifiche di ogni singolo impianto.
Per far fronte a queste differenti richieste, DELOS è costantemente impegnata nell’innovazione tecnologica e nell’assidua ricerca di prodotti in grado di coniugare l’esigenza tecnico-normativa con quella economica della propria clientela.
La canna fumaria è quell’elemento costruttivo che serve al convogliamento dei fumi derivanti da una combustione dall’interno di un locale o camera di combustione verso l’esterno.
La normativa tecnica suddivide quella che è generalmente chiamata canna fumaria in tre parti specifiche:
● canale da fumo (condotto o elemento di collegamento tra generatore di calore e canna fumaria per l’evacuazione dei prodotti della combustione, ad esempio i tubi a vista di un apparecchio a gas di tipo B)
● canna fumaria o camino (è la parte verticale)
● comignolo (è la parte terminale della canna fumaria, posta in copertura).
CENNI NORMATIVI
Le canne fumarie, come gli impianti tecnologici condominiali in genere, rientrano nell’ambito di applicazione dell’ex Legge 46/90 che ha stabilito alcuni principi fondamentali:
1- ogni impianto ad essa facente capo deve essere realizzato a Regola D’Arte e secondo le regole della buona tecnica;
2- tutte le installazioni che seguono i dettami delle norme UNI sono considerate a Regola D’Arte;
4- le opere di adeguamento, trasformazione, ampliamento o manutenzione straordinaria devono essere progettate, eseguite da personale qualificato e sulle stesse essere emessa apposita dichiarazione di conformità.
La ex Legge 46/90, in parte sostituita dall’attuale D.M. 37/08 (e s.m.i.) che ne riprende i principi cardine e in linea di massima conferma l’obbligatorietà di seguire norme UNI (volontarie o cogenti) qualora si debbano installare nuovi impianti o verificarne/adeguarne di esistenti.
Come noto le norme UNI che sono riferibili ai settori impianti a gas o termici sono molteplici e spaziano dalla progettazione, all’installazione, alla scelta dei materiali fino alla messa in funzione degli apparecchi; ovviamente la scelta sulla norma da applicare varia da caso a caso ed a seconda delle esigenze del momento: quanto disposto per una nuova costruzione, infatti, potrebbe risultare differente rispetto alla verifica delle caratteristiche di idoneità dell’esistente poiché i due impianti sono ideati con logiche e tecnologie distanti anni.
Dal 26 Settembre 2015 tutti i prodotti ed i sistemi per il riscaldamento, la produzione e lo stoccaggio di acqua calda immessi sul mercato ed esposti al pubblico hanno l’obbligo rispettare i requisiti minimi di performance energetica e presentare un’etichetta energetica, di prodotto e/o di sistema.
A partire da questa data chi vorrà installare una caldaia in casa propria, intervenendo in maniera definitiva, dovrà farlo solo con modelli a condensazione; continueranno ad essere prodotti solo apparecchi di tipo “B”, non a condensazione, da installare qualora fosse necessario andare a sostituire una vecchia caldaia collegata ad una canna fumaria collettiva ramificata mentre per le canne singole vi è già l’obbligo di caldaie a condensazione.
Dal 26 Settembre 2018, poi, con la cogenza di stringenti limiti di emissione di NOx per tutti i generatori a gas, cesserà la produzione di tutti gli apparecchi di tipo “B” a camera aperta come li conosciamo oggi poiché avverrà con caratteristiche differenti (alto rendimento).